Città, Architettura e Federalismo fiscale

mercoledì 18 novembre 2009 alle ore 12,30
Casa dell'Architettura di Roma Piazza Manfredo Fanti 47 Roma


Il giorno 18 novembre 2009 alle ore 12,30 sarà organizzato un convegno presso la Casa dell'Architettura di Roma a sfondo politico e libero-professionale che avrà come oggetto la informazione nonché formazione delle categorie libero-professionali coinvolte in merito ai cambiamenti prodotti, in particolar modo, in ambito regionale dall'approvazione della legge sul Federalismo Fiscale n. 42 del 05.05.09.

Saranno evidenziate le opportunità che la riforma genera ma al contempo saranno messe in luce le problematiche che potrebbero verificarsi a causa di una attuazione della stessa non condivisa dalla società civile.

Elemento principale del convegno sarà, come accennato, il ruolo che in tale scenario le Regioni svolgeranno nel nuovo assetto organizzativo-istituzionale, nello specifico tali enti rappresenteranno sempre più il vero punto di riferimento del cittadino venendo, inoltre, ampliate anche le competenze legislative regionali su materie che regolano la quotidianità dell'intera popolazione (articolo 117, comma 3 e 4 della Costituzione).

Al fine di mettere in evidenza sia gli aspetti politico-amministrivi, sia quelli più strettamente legati alle libere professioni, interverranno al convegno il Consigliere regionale del Lazio, On.le Fabio Desideri, VicePresidente della Commissione Urbanistica, e il Prof. Arch. Alfredo Passeri.

In particolare, le tematiche che saranno spunto di riflessione ed oggetto di approfondimento durante l'assemblea saranno le seguenti:

  • PRINCIPI FONDAMENTALI DEL FEDERALISMO FISCALE: Tra i principi e i criteri direttivi generali viene prevista la semplificazione del sistema tributario, la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la trasparenza del prelievo, l'efficienza nell'amministrazione dei tributi e il finanziamento integrale di tutte le funzioni pubbliche. I bilanci, poi, dovranno essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, e dovranno essere comunicati al Governo (è prevista, inoltre, la loro pubblicazione sui siti internet di regioni, comuni, province e città metropolitane, in modo chiaro e semplificato in modo da rendere visibile a tutti l'operato gestionale dell'amministrazione). Dovrà, inoltre, essere salvaguardato l'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispettato il principio della capacità contributiva, ai fini del concorso alle spese pubbliche. Sarà stabilito, anche, il graduale superamento del criterio della spesa storica a favore del criterio dei costi "standard" per i servizi essenziali, che premiano le amministrazioni più efficienti. Dovranno, poi, essere previsti strumenti e meccanismi di accertamento e riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico delle somme riscosse agli enti titolari del tributo.
     
  • LA REGIONE: Istituzione fondamentale nel nuovo sistema introdotto dal federalismo fiscale. Il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, attraverso l'attuazione del federalismo fiscale, comporterà la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato.
     
  • LE NUOVE RISORSE ECONOMICHE: dalla cancellazione della riserva dell'aliquota IRPEF alla compartecipazione al gettito IVA come finanziamento per le funzioni essenziali.
    L'articolo 7 della legge delega detta i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale. Viene fissato il principio in base al quale le regioni dispongono di tributi e di compartecipazione al gettito erariale, in via prioritaria della compartecipazione al gettito IVA, tali da consentire il finanziamento delle funzioni nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa, concorrente ed esclusiva, nonché il finanziamento delle spese relative a materia di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative.
    Le Regioni, in quanto titolari del potere legislativo, possono, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali.
     
  • IL FONDO PEREQUATIVO: il federalismo "solidale".
    La riforma prevede un fondo perequativo, tale da consentire di mettere in equilibrio le esigenze delle diverse regioni al fine di eliminare i deficit organici/istituzionali. La perequazione ridurra le differenze delle capacità fiscali senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo secondo l'evoluzione del quadro economico.
    Il fondo perequativo dello Stato, che finanzia i fondi perequativi regionali per gli enti locali, è alimentato con le risorse provenienti dalla fiscalità generale. Le regioni potranno ridefinire la perequazione degli enti locali fissata dallo Stato, d'intesa con gli stessi enti.
     
  • IL RAPPORTO TRA POLITICA E CITTADINO: le sinergie, le lobbies, la partecipazione al momento decisionale. La politica legata al territorio; l'importanza di un interlocutore certo e affidabile.
    La legge delega prevede la tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, per favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa. Tale principio implica che debba sussistere, di regola, un legame tra il prelievo fiscale e il beneficio fornito ai cittadini dall'ente che percepisce il gettito. Il federalismo fiscale introduce un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello di pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti. Viceversa, nei confronti degli enti meno virtuosi è previsto un sistema sanzionatorio che consiste nel divieto di fare assunzioni e di procedere a spese per attività discrezionali. Contestualmente, questi enti devono risanare il proprio bilancio anche attraverso l'alienazione di parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva. Sono previsti anche meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
     
  • IN PARTICOLARE:IL RUOLO DELLE LIBERE PROFESSIONI: le nuove prospettive in ambito regionale nascenti dall'attuazione del nuovo sistema fiscale.
     
  • EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: l'azione di contrasto.
    La riforma prevede l'adozione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali nonché meccanismi premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.
     
  • LE TASSE DI SCOPO COMUNALI: I comuni potranno istituire delle tasse di scopo, così chiamate perché legate a delle finalità precise. Gli scopi che possono giustificare questo prelievo sono la realizzazione di opere pubbliche, la copertura di costi per eventi particolari legati a flussi turistici o la mobilità urbana.
     
  • ROMA CAPITALE: le nuove attribuzioni, il nuovo status.
    Roma capitale dispone di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria.
    Le sue specifiche funzioni sono disciplinate con regolamento adottato dal consiglio comunale. Nello specifico le funzioni principali riguarderanno la valorizzazione beni culturali, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi urbani (trasporto pubblico e mobilità), edilizia pubblica e privata, sviluppo economico.
    Inoltre Roma Capitale potrà contare sulla attribuzione di uno specifico patrimonio e sul trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti allo Stato per esso non più funzionali.
     
  • LA RIPRESA ECONOMICA: la riforma del Piano Casa regionale.
    Il Piano casa regionale necessita di una riforma. La legge approvata in Consiglio Regionale non può produrre gli effetti attesi dagli operatori di settore.
    L'elemento negativo risulta essere sicuramente l'inapplicabilità delle misure nell'ambito romano nonché l'esclusione esplicita delle zone agricole, salvo deroghe.
    L'esigenza risulta ancora più incombente alla luce dell'impugnazione della Legge da parte del Consiglio dei Ministri.
    Le modifiche da apportare dovranno guardare ad una ripresa del settore trainante dell'economia laziale, quello dell'edilizia, che ad oggi non può accontentarsi di misure poco coraggiose, frutto di spinte ostruzionistiche in seno all'attuale maggioranza regionale.
     
  • L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE: Il federalismo fiscale per diventare operativo necessita di una serie di provvedimenti che si snodano nell'arco di 7 anni: 2 anni per l'attuazione e 5 di regime transitorio. La legge prevede innanzitutto l'istituzione di una commissione paritetica propedeutica per definire i contenuti dei decreti attuativi che dovranno essere predisposti entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. I decreti attuativi promaneranno dallo Stato, ma la loro attuazione sarà rimessa alle singole Regioni. Da qui l'importanza della futura consiliatura regionale 2010-2015, che getterà le basi per lo sviluppo della società dei prossimi 20 anni.

 

 

pubblicata martedì 17 novembre 2009
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provinciaComune di Roma - Dip. III Politiche del Patrimonio